DOCUMENTO
DEL 15 MAGGIO1997
Quindicinale di informazione sul mondo delletelecomunicazioni e dell1audiovisivo
Supplemento dell agenzia stampa quotidiana televisivaTelepress - News & Reports
Segue estratto di agenzie sullemendamento Maccanico per letelecomunicazioni
Il governo ha depositato al Senato il maxi emendamento sul disegnodi legge Maccanico che istituisce l' Authority per le comunicazioni efissa le norme antitrust per l' emittenza. L' emendamento interviene,con diverse modifiche, su tutti e quattro gli articoli del disegno dilegge. Esso sara' esaminato dall' aula di Palazzo Madama damartedì' 20 maggio. Il maxi-emendamento contiene diversenovita' o esplicita alcuni punti, sia sull' emittenza che sulletelecomunicazioni. Ecco le principali:
MINISTERO: il dicastero delle poste diventa "Ministero dellecomunicazioni'' e vi e' istituito un Forum. permanente di operatori,con compiti di proposta nel settore multimediale.
UTENTI: presso l' Authority e' istituito un Consiglio nazionaledegli utenti, con membri designati dalle associazioni deiconsumatori. Comunque ogni cittadino potra' rivolgersi all' Authorityper denunciare violazioni da parte delle societa'.
CONVENZIONE RAI E VIGILANZA RAI: L' Authority propone al Ministerolo schema della convenzione annessa alla concessione del servizioPubblico. La Commissione di vigilanza Rai esprime Parere obbligatoriosullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con laconcessionaria del servizio pubblico. Questo comma vuole venireincontro alle richieste di An.
SALUTE: L'Authority, sentito l' Istituto Superiore di Sanita',fissa i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
INTERCONNESSIONE: l' Authority regola i rapporti tra gestori direti e servizi e verifica che i primi "garantiscano i diritti diinterconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti chegestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazioni'.
ANTITRUST EMITTENZA: A un unico soggetto non possono essererilasciate "concessioni ne' autorizzazioni che consentano diirradiare piu' del 20 % rispettivamente dei canali televisivi oradiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonicinumerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri sullabase del piano delle frequenze". Inoltre ogni operatore puo'raccogliere proventi per una quota non superiore al 30% delle risorsedel settore televisivo. Tali proventi sono quelli derivanti dalcanone, al netto delle imposte, nonche' "da pubblicita' nazionale elocale", e da televendite e sponzorizzazioni. Rimane quindi il tettodel 30 % ma si esplicita che nel computo si tiene conto anche delmercato della pubblicita' locale. Inoltre dal calcolo delle risorsesi detrarranno le spettanze delle agenzie di intermediazione e "nellafase iniziale l' Autorita' puo' stabilire una quota di raccolta dellerisorse economiche maggiore". Infine, nel periodo transitorio, itetti per le Tv via cavo e via satellite valgono "per le singoleemittenti televisive". Al momento di entrata in vigore della legge seci sono soggetti che superano i tetti "mediante lo sviluppo spontaneodell' impresa che non determini una posizione dominante ne' elimini oriduca il pluralismo e la concorrenza" l' Authority non avvia laprocedura di infrazione, informando il Parlamento
PERIODO TRANSITORIO: rimane confermato al 30 aprile 1998, dataentro cui l' Authority varera' il piano nazionale delle frequenze.Per il settore radiofonico e' invece previsto uno slittamento delpiano al 31 dicembre 1998.
ILLUMINAZIONE: al momento di entrata in vigore della legge l'Authority assegnera', anche in via provvisoria, le frequenze che silibereranno alle Tv "in ambito nazionale e locale che hanno un gradodi copertura della popolazione inferiore al 90 % di quella residentenel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.
PAY-TV: nessun soggetto puo' detenere piu' di una Tv codificatavia etere e dal 31 dicembre dovra' trasferire sul cavo o sulsatellite quelle in piu', ma ciascun operatore "puo' Proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998". A Partire da questadata la rete eccedente puo' essere esercita in via transitoriapurche' vada contemporaneamente sia via etere che via satellite o viacavo. Si tratta dello stesso principio, mantenuto nelmaxiemendamento, del passaggio di Retequattro al satellite. Non e'fissato il periodo transitorio, come chiedevano i Verdi, ma e'lasciata all' Authority la competenza di valutare quando ci sara' "uneffettivo e congruo" sviluppo di queste tecnologie.
RETI TLC: Per l' installazione di reti occorre la concessione, Peril loro esercizio e per i servizi basta l' autorizzazione. Per ledorsali e'<ompetente l'Authority, per l' ultimo miglio gli entilocali interessati.
CONTABILITA': separazione di contabilita' per le attivita' diinstallazione e gestione di reti, nonche' per i servizi, e per lafornitura del servizio universale.
IMPIANTI TV E TLC: Gli impianti oggetto di concessioneradiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzionedei servizi di tlc. Se Mediaset entrera' nel settore dei telefonini,con Albacom, potra' usare i suoi ripetitori.
RETI ALTERNATIVE: Telecom "non puo' assumere partecipazionidirette o indirette, attraverso societa' controllate o controllanti,ovvero collegate" nelle societa' con reti alternative, quali Enel,Snam e Fs.
CONCESSIONE TELECOM: confermata con l' annessa connessione. Per laposa dei cavi Telecom sara' soggetta alle normali procedure diconcessione.
LIBERALIZZAZIONE: confermata la data dell' 1 gennaio per latelefonia fissa, ma le frattempo "soggetti specificamenteautorizzati" possono avviare delle sperimentazioni. Quando ci sara'la totale liberalizzazione Telecom non potra' comunque avereconcessioni per Tv via etere.
TARIFFE: dall' 1 gennaio l' offerta di servizi di telefonia vocalesara' soggetta a regime di prezzo, ma Telecom, per due anni dall'entrata in vigore della legge, e' soggetta a regime tariffario.
INTERCONNESSIONE: gli operatori negozieranno i rapporti diinterconnessione e di accesso alle reti nel rispetto di regoleemanate dall' Authority e del principio della garanzia dicomunicazione tra gli utenti e di non discriminazione nei riguardidegli operatori. (ANSA)
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